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Art. 33 septies. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Art. 33-septies. (1) Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado. 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se  ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al  pubblico ministero.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 420 ter, comma 4.

(1) L’articolo, inserito dall’art. 170 del D.Lgs. 51/98, è stato interamente sostituito dall’art. 47 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.