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Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo inserito dall’art. 4, L. 6 febbraio 2006, n.38.

Procedura: v. sub art. 600-ter e 600-quater.

Per effetto di quanto disposto dalla lett. d) del comma 2 dell’art. 380 (come da ultimo modificata dall’art. 12, L. n.38/2006 cit.) l’arresto in flagranza è obbligatorio nelle ipotesi di cui all’art. 600-ter, commi 1 e 2, anche se relativo al materiale pornografico indicato nel presente art. 600-quater.1.

Vedi anche nota sub art. 600-septies.