Art. 371 bis. (1) False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (2). Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto od in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (2).
Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391 bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (3).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 11 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) La rubrica ed il co. 1 sono stati così modificati dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.
(3) Comma inserito dall’art. 19 L. 7 dicembre 2000, n. 397.
Procedura: 1) il delitto è perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza non è consentito in relazione all’art. 381, co. 4-bis, c.p.p.; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.
Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.