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Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

 

Articolo inserito dall’art. 20, L. 1° marzo 2001, n. 63.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo in flagranza ed il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.