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Art. 120. Diritto di querela
Capo IV - Della persona offesa dal reato

                                                                                       CAPO IV

                                                                DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Art. 120.  Diritto di querela.  Ogni persona offesa  da un reato per cui non debba procedersi di ufficio o dietro richiesta o istanza, ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela,e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore
ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.