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Art. 28. Interdizione dai pubblici uffici
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare

                                                                                   CAPO III
                                                                     DELLE PENE ACCESSORIE,

                                                                            IN PARTICOLARE

Art. 28. Interdizione dai pubblici uffici.  L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua e temporanea.

L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio;

3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei
numeri precedenti.

L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici,
servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.