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Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza.

1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili (1).

2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2.

3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

(1) Il co. 1 è stato modificato dall’art. 23 L. 16 dicembre 1999, n. 479.