Logo del Laurus Robuffo

Art. 724. Procedimento in sede giurisdizionale

Art. 724. Procedimento in sede giurisdizionale. 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell’autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. (1).

1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d’appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall’autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d’appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L’avviso di cui all’art. 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d’appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. (2)

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle rogatorie dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. (3)

3. Il presidente della Corte fissa la data dell’udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L’esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5-bis. L’esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. (4)

(1) Comma così modificato dall’art. 10 co. 1 L. 5 ottobre 2001, n. 367 (in vigore dal 9 ottobre 2001) che ha introdotto il riferimento all’art. 726-ter.

(2) Comma inserito dall’art. 10 co. 2, L. 367/2001 cit.

(3) Comma così modificato prima dall’art. 10, co. 3, L. n. 367/2001 cit. ed infine dagli artt. 9, co. 4-bis e 20, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(4) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 9 agosto 1993, n. 328.