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Art. 176. Liberazione condizionale

Art. 176. (1) Liberazione condizionale. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un    comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi  dell’art. 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato
almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri
di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

(1) Modificato dall’art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634.