Art. 412. Occultamento di cadavere. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri è punito con la reclusione fino a tre anni.
Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).
Non è consentito procedere all’arresto o al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.