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Art. 412. Occultamento di cadavere

Art. 412.  Occultamento di cadavere.  Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri è punito con la reclusione fino a tre anni.

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

Non è consentito procedere all’arresto o al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.