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Art. 240. Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali

Art. 240. (1) Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali.

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o  comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti  interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza (2).

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la  distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti  (2).

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si da’ atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti  (3) (4).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.L. 22 settembre 2006, n. 259 (G.U. 22 settembre 2006, n. 221), conv., con modif., dalla L. 20 novembre 2006, n. 281 (G.U. 21 novembre  2006, n. 271), recante «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche».

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 2009 - 22 giugno 2009, n. 173, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 240, commi 4 e 5 c.p.p. , nella parte in cui non  prevede, per la disciplina del contraddittorio, l’applicazione dell’art. 401, co. 1 e 2, c.p.p.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n 173/2009 cit. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 240, co. 6 c.p.p., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare  riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l’attività di formazione, acquisizione e  raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.

(4) Si riportano anche gli artt. 3, 4 e 5, D.L. n. 259/2006 cit. (specificando che l’art. 2 aggiunge il co. 1-bis all’art. 512 c.p.p.):

«Art. 3. 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale è  punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Art. 4. 1. A titolo di riparazione può essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, al  direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L’azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione.  Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti,  anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello  stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».