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Art. 50

Art. 50.  Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a termine delle leggi anteriori al codice penale sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza.

Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell’art. 208 del codice penale.