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Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Art. 439.  Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.  Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena dell’ergastolo.

Procedura: v. articolo precedente.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 15, L. 14 gennaio 2013, n. 9 (in nota sub art. 517-quater).