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Art. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza

Art. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza. 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo  grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione,  purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’articolo 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

L’art. 24 comma 1 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 5 maggio 1993, n. 214) nella parte in cui dispone che a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti sono trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo.

Con sentenza 15 marzo 1996, n. 70 la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità dell’art. 24 comma 1 nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di  primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo.