CAPO I
SEZIONE III
§ 4
Delle contravvenzioni concernenti la
prevenzione di delitti contro la vita e
l’incolumità individuale
Art. 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire due milioni e quattrocentomila (euro 1.239) (1).
Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
(1) Ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il reato previsto dal co. 1 è aggravato se commesso da persona sottoposta con provvedimento il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Procedura: vd. art. 650.