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Art. 552. Decreto di citazione a giudizio

 Art. 552. Decreto di citazione a giudizio.

1. Ildecreto di citazione a giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

    b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

    c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione  dei relativi articoli di legge;

    d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà  giudicato in contumacia;

    e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

    f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli  articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

    g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (1).

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di  comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto (1).

2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

 

(1) Comma inserito dall’art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dall’art. 1, co. 5, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).