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Art. 33 bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

Art. 33-bis. (1) Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale. 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati
o tentati:

a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609 bis, 609 quater e 644 del codice penale (2);

d) reati previsti dal titolo XI del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; (3)

e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a  soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) delitti previsti dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (4).

l) delitto previsto dall’articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall’articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di  trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di  discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33 ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4. (5)

(1) Articolo introdotto dall’art. 169 D.Lgs. 51/98 e poi sostituito dall’art. 10 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Lettera così modificata (mediante l’introduzione del riferimento all’art. 433-bis, co. 2 c.p.) dall’art. 8, L. 28 aprile 2015, n. 58.

(3) Lettera così sostituita dall’art. 6 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(4) Lettera inserita dall’art. 5, co. 1, L. 19 marzo 2001, n. 92.

(5) Il comma 2 è stato successivamente così modificato dall’art. 2-bis D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.