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Art. 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Art. 388.  Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un  provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento,
con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento
di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il  proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto  dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 21, L. 15 luglio 2009, n. 94.

A. Ipotesi previste dal 1° e dal 2° comma.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.). Il termine di 3 mesi per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui l’offeso è venuto a conoscenza del fatto; 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

B. Ipotesi previste dal 3° e 4° comma.

Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.); 2) la competenza appartiene al Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); 3) non è  consentito procedere all’arresto né al fermo.

C. Ipotesi prevista dal 5° comma.

È un’ipotesi specifica rispetto a quella preveduta dall’art. 328 c.p. Si procede sempre a querela di parte.

Vedi anche la L. 4 aprile 2001, n. 154 recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari » che all’art. 6 così dispone: «Art. 6. Sanzione penale. 1. Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale».