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Art. 672. Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

Art. 672. Applicazione dell’amnistia e dell’indulto.

1. Per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma 4. (1)

2. Quando in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto occorre applicare o modificare la misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.

4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati qualora il condannato ne faccia richiesta anche se è terminata l’esecuzione della pena.

5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L’amnistia e l’indulto condizionati si applicano definitivamente se alla scadenza del termine è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

(1) Il comma 1 è stato così sostituito ad opera dell’art. 29 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.