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Art. 568. Occultamento di stato di un figlio

Art. 568. Occultamento di stato di un figlio. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel  matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficienza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque  anni.

Articolo così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale  monocratico.