Art. 258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
Si applica [la pena di morte] (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c. p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L. 10 agosto 1944, n. 224.
Procedura: vedi articolo precedente.