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Art. 544. Redazione della sentenza
Capo III - Atti successivi alla deliberazione

                                                                                                    CAPO III
                                                                       ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE

Art. 544. Redazione della sentenza.

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è  fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (1).

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter  depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della  pronuncia.

3 bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3 bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza  alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza (2).

(1) Il comma 2 è stato così sostituito ad opera dell’art. 6 D.L. 1 marzo 1999, n. 60. La modifica è consistita nel ridurre da trenta a quindici i giorni per la redazione delle sentenze di «media complessità ».

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, co. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.