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Art. 507. Boicottaggio

Art. 507. Boicottaggio. Chiunque, per uno degli scopi indicati negli artt. 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (1).

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 17 aprile 1969, n. 84 ha dichiarato l’illegittimità di tale articolo «per la parte relativa alla fattispecie della  propaganda, limitatamente all’ipotesi che la propaganda non raggiunga un grado di intensità e di efficacia tali da superare i limiti democratici della libera manifestazione del pensiero».

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) competente è il Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); 3) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) nell’ipotesi del II comma; 4) il fermo non è consentito.