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Art. 128. Deposito dei provvedimenti del giudice

Art. 128. Deposito dei provvedimenti del giudice.

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro  cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.