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Art. 281. Divieto di espatrio

Art. 281. Divieto di espatrio.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.

2 bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio (1).

 

((1) Il comma 2 bis è stato introdotto dal decreto legislativo 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Successivamente il comma è stato dichiarato  illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 31 marzo 1994, n. 109, in quanto non sempre rispondente ai principi di adeguatezza e di proporzionalità della pena.  L’applicabilità «in ogni caso» del divieto di espatrio confligge, infatti, con il  principio generale secondo cui ogni sanzione, ancorché accessoria, deve sempre discendere da una  valutazione discrezionale del giudice.