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Art. 284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Art. 284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.  Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con  l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con [la morte].

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte] (1).

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 244.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2-3) vedi articolo precedente.