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Art. 82. Revoca della costituzione di parte civile

Art. 82. Revoca della costituzione di parte civile.

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile.

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato  all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.