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Art. 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Art. 437.  Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.  Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.), 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il 1° comma,obbligatorio (380 c.p.p.) per il 2° comma; 3) il fermo è consentito per l’ipotesi del 2° comma (384c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.