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Art. 13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

Art. 13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice  ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest’ultima.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.