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Art. 648 ter.1. Autoriciclaggio

Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da  euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a  commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un  delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo  7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento  personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e  l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

 

Articolo inserito dall’art. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo è consentito nelle sole ipotesi previste dai commi 1 e 3 (384 c.p.p.); 3) la competenza è  del Tribunale monocratico.

Per specifiche ipotesi di non punibilità, vedi quanto previsto dagli artt. 5-quater e 5-quinquies, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv., con modif., dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 nonché il  co. 5 dell’art. 1, L. n. 186/2014 cit..