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Art. 41. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

Art. 41. (1) Decisione sulla dichiarazione di ricusazione. 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini  o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione.

La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.

3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

 

(1) Articolo così modificato dall’art. 174 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.