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Art. 624. Furto
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

                                                                                                CAPO I

                                                                   DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

                                                                     MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE

                                                                                   O ALLE PERSONE

Art. 624. Furto. Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila (euro 154) a un milione (euro 516) (1).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7) e 625 (2).

(1) L’originaria pena della reclusione fino a tre anni e della multa da lire sessantamila a lire un milione è stata così modificata dall’art. 2, co. 1, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) L’ultimo comma è stato introdotto dall’art. 12 della L. 205/99.

Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa; si procede d’ufficio (50 c.p.p.) quando ricorre una o più delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7 o 625 o 4 L. 533/1977; per le particolari figure di furto perseguibili a querela della persona offesa:

v. art. 626 e art. 649, cpv. 1; 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio qualora ricorra l’aggravante prevista dall’art. 4 L. 533/1977 ovvero alcuna di quelle previste dall’art. 625, co. 1, nn. 2, prima ipotesi, 3 e 5, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4 (380 co. 2 lett. e); è facoltativo (381 c.p.p. co. 2) negli altri casi; 3) il fermo (384 c.p.p.) è consentito solo per i casi contemplati dall’art. 4 L. 533/1977.

La competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.