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Art. 67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Art. 67.  Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.  Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

[1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte];

2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la  legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’art. 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.