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Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni

Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al  genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore  o tutore, è punito, a querela di  questo, con la reclusione fino a due anni (1) (2).

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli [525] e [544].

(1) Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(2) Con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 573 e 574 «in quanto limitano il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà ». Veggasi inoltre la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 138, che assegna ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

Procedura: 1) si procede a querela di uno qualsiasi dei genitori o del tutore (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.