Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni (1) (2).
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli [525] e [544].
(1) Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) Con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 573 e 574 «in quanto limitano il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà ». Veggasi inoltre la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 138, che assegna ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.
Procedura: 1) si procede a querela di uno qualsiasi dei genitori o del tutore (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.