Logo del Laurus Robuffo

Art. 166. Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato

Art. 166.  Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato.  

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice.