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Art. 694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Art. 694. (1) Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete  contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire quattrocentomila (euro 206).

(1) Questo fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo. Vedi art. 33 lett. a) L. 24 novembre 1981, n 689.

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.