Art. 694. (1) Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire quattrocentomila (euro 206).
(1) Questo fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo. Vedi art. 33 lett. a) L. 24 novembre 1981, n 689.
Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.