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Art. 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis,  ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne  ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L’articolo - inserito dall’art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48 – è stato così modificato (mediante la sostituzione del comma 2) dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Procedura: 1) L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo non è consentito (384 c.p.p.); 2) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.