Logo del Laurus Robuffo

Art. 593. Casi di appello

Art. 593. Casi di appello.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può  appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

L’articolo, prima modificato dall’art. 18, L. 24 novembre 1999, n. 468 (che aveva sostituito il comma 3) e poi dall’art. 13, L. 26 marzo 2001, n. 128 (che aveva nuovamente sostituto il comma 3) è stato successivamente sostituito dall’art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 46 ed infine così modificato (mediante la sostituzione dei commi 1 e 2 nonché la modifica del co. 3) dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n. 85, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

1) dell’art. 1, L. n. 46/2006 cit., nella parte in cui, sostituendo il presente art. 593 c.p.p., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

2) dell’art. 10, comma 2, della L. n. 46/2006 cit., nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato   inammissibile.

Con sentenza 24 gennaio / 6 febbraio 2007, n. 26, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

a) dell’art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento,  fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) dell’art. 10, comma 2, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima  della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

Ancora la Corte Costituzionale, con sentenza 10 -20 luglio 2007, n. 320 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

1) dell’art. 2, L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare  contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato;

2) dell’art. 10, comma 2, L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge,  contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.

Il testo dell’art. 593 c.p.p. in vigore prima della sostituzione disposta dall’art. 1, L. n. 46/2006 cit. era il seguente:

«Art. 593. Casi di appello.

    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.

    2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

    3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a  contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa ».