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Art. 391. Udienza di convalida

Art. 391. Udienza di convalida.

1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che  all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo,e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate (1).

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio  dell’arrestato o del fermato salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (2).

4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede  alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione (2).

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura  coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381 comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (3).

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101.

(2) Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(3) Comma così modificato prima dall’art. 25, D.Lgs. 12/1991 cit. e poi dall’art. 12, L. 26 marzo 2001, n. 128.

2 V. l’art. 8 L. 13 dicembre 1989, n. 401 sulle prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche che possono essere imposte con il provvedimento di convalida dell’arresto nei confronti di chi è stato arrestato in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive.