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Art. 147 bis. Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso

Art. 147 bis. (1)  Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso (2).

1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame, determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile (3).

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l’ausiliario redige verbale a norma dell’articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l’esame di svolge a distanza  secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge (4);

b) quando nei confronti della persona  sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all’esame il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, nel medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, o dall’articolo 407 co. 2 lett. a) n. 4 del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell’articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51 comma 3 bis o dall’articolo 407 co. 2 lett. a) n. 4 del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti (5);

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile (6). 

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall’articolo 146 bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l’esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell’articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

(1) L’articolo, aggiunto dall’art. 7, D.L. 8/6/92, n. 306, conv., con modif., della L. 7/8/96, n. 332, è stato poi sostituito con gli attuali articoli 147-bis e 147-ter dall’art. 3, L. 7 gennaio 1998, n. 11.

(2) Rubrica così modificata dall’art. 8, co. 4, L. 13 agosto 2010, n. 136.

(3) Comma inserito dall’art. 8, co. 4, L. n. 136/2010 cit.

(4) La presente lett. a) - già modificata dall’art. 8 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif. dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 - è stata così sostituita dall’art. 11, L. n. 136/2010 cit.

(5) Lettera così sostituita dall’art. 8 D.L. n. 374/2001 cit.

(6) Lettera aggiunta dall’art. 8, co. 4, L. n. 136/2010.