Logo del Laurus Robuffo

Art. 33 sexies. Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare

Art. 33-sexies. (1) Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare. 1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.

(1) L’articolo, inserito dall’art. 170 del D.Lgs. 51/98, è stato interamente sostituito dall’art. 47 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.