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Art. 566. Supposizione o soppressione di stato
Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia

                                                                               CAPO III

                                                                     DEI DELITTI CONTRO

                                                                    LO STATO DI FAMIGLIA

Art. 566. Supposizione o soppressione di stato. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale  monocratico.