Art. 197. Incompatibilità con l’ufficio di testimone.
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 (1);
b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena
ai sensi dell’articolo 444 (1);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391 ter.
(1) Le lettere a) e b) sono state così sostituite dall’art. 5, L. 1° marzo 2001, n. 63.
Comma così modificato dall’art. 3, L. 7 dicembre 2000, n. 397.