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Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta

Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta.

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.