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Art. 105. Abbandono e rifiuto della difesa

Art. 105. Abbandono e rifiuto della difesa.

1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da  parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4 bis (1).

5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 non impedisce in alcun caso  l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza.

(1) Comma così sostituito dall’art. 15, L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58).