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Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da lire due milioni (euro 1.032) a dodici milioni (euro 6.197).

Procedura: vd. art. 650.