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Art. 627. Sottrazione di cose comuni

[Art. 627. Sottrazione di cose comuni. Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila (euro 20) a quattrocentomila (euro 206).

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.]

 

Articolo abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

L’ipotesi delittuosa prevista dall’originario art. 627 è, ora, un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria previsto dall’art. 4, D.Lgs. n.7/2016 cit.

Per disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall’art. 12, D.Lgs. n. 7/2016 cit.