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Art. 315. Procedimento per la riparazione

Art. 315. (1) Procedimento per la riparazione.

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta  irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’art. 314.

2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo (euro 516.456).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.

(1) Articolo così modificato dall’art. 15 L. 16 dicembre 1999, n. 479.