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Art. 131. Deposito degli atti per l’udienza preliminare

Art. 131. Deposito degli atti per l’udienza preliminare. 

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.