Art. 20. Disposizione transitoria.
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall’articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.
3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.